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pmmercoledì2016-05-04T13:15:28+00:00

Come difendersi da equitalia verso i crediti inps e inail

Le cartelle Equitalia che si riferiscono a somme dovute all’Inps o all’Inail da più di cinque anni, il contribuente-debitore può proporre opposizione al tribunale ordinario sezione lavoro per far annullare l’esecuzione forzata, in quanto il credito è ormai prescritto. A sostegno di questa tesi è intervenuta una sentenza del Tribunale di Como, sent. n. 53/2016 del 2.05.2016, nella quale è stato sancito che in crediti previdenziali hanno una prescrizione di cinque anni, sempre che sia stata correttamente notificata la cartella di pagamento di Equitalia e che il contribuente non l’abbia opposta davanti al giudice.

Se il contribuente ha proposto ricorso e qualora sia intervenuta una sentenza di rigetto eventuale, la prescrizione sarebbe di 10 anni, perché tale è il termine ordinario di prescrizione delle sentenze di condanna.

 

Inoltre è necessario che, nel corso dei cinque anni, Equitalia non abbia notificato atti interruttivi della prescrizione, come ad esempio un’intimazione di pagamento: questi ultimi, infatti, avrebbero l’effetto di far decorrere il termine di prescrizione nuovamente da capo a partire dal giorno successivo alla loro consegna al debitore.

 

Anche la Cassazione è ormai sulla linea di ritenere che, per i crediti Inps e Inail, si applichi la prescrizione breve dei cinque anni, la cartella esattoriale viene assimilata non più a una sentenza, ma a un comune atto di precetto.

 

I TERMINI DI PRESCRIZIONE

Non tutte le cartelle di Equitalia si prescrivono in 10 anni ma, per alcune, esiste una prescrizione di 5 anni.

  •  contributi INPS e INAIL a partire dal 1° gennaio 2016;
  • contributi relativi alla gestione separata;
  • imposte locali (ad esempio TASI, TARI e IMU);
  • multe stradali;
  • sanzioni per omesso o ritardato versamento di contributi e altre sanzioni.

La prescrizione è di 10 anni invece per:

IRPEF;

  • imposta di registro;
  • IVA;
  • canone RAI.

"IMPAR CONDICIO" - Manifestazione della Rosa nel Pugno davanti la sede regionale della RAI - (Trieste 20/03/2006)

Per ciò che riguarda le cartelle relative al bollo auto, invece, la prescrizione è di 3 anni.

 

Naturalmente se Equitalia ha inviato un sollecitato il pagamento con comunicazioni successive, la prescrizione ripartirà dalla data di quest’ultime.

La Legge di Stabilità ha introdotto una sorta di salvaguardia per i contribuenti che hanno vecchi piani rateali decaduti. I soggetti che a partire dal 15 ottobre 2012 hanno visto decadere vecchi piani rateali a causa del mancato pagamento delle rate, possono riprendere a pagare, ma devono attivarsi entro e non oltre il 31 maggio 2016.

 

Una volta pagata la prima rata, la ricevuta dovrà essere spedita ad Equitalia che comunicherà la nuova rateazione inviando il piano al soggetto debitore. Le nuove rate ottenute saranno al massimo 72, e la decadenza del piano arriverà alla seconda rata non pagata.

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FERMO AMMINISTRATIVO AUTO

A partire dal 22 ottobre 2015 la rateizzazione non è più condizione sufficiente alla rimozione delle cosiddette “ganasce fiscali”.

Fino a quella data, infatti, il fermo amministrativo si poteva bloccare ottenendo una dilazione e pagando la prima rata. Oggi invece occorre aver pagato fino all’ultima rata per liberare il mezzo, ci sono soltanto due eccezioni:

  1. è sufficiente il pagamento della prima rata se il veicolo è strumentale all’attività dell’impresa o del professionista;
  2. la dilazione è stata ottenuta prima che il fermo diventasse esecutivo.

 

Nel 2015 è stata introdotta una norma relativa alle pensioni che impedisce il pignoramento di somme che corrispondono all’importo dell’assegno sociale, aumentato del 50% (pari a 680 euro mensili). Equitalia potrà dunque pignorare esclusivamente un quinto dell’importo. Per quanto concerne gli stipendi, le soglie per il pignoramento sono:

  • un decimo per stipendi inferiori a 2.500 euro;
  • un settimo per stipendi compresi fra 2.501 e 5.000 euro;
  • un quinto per stipendi superiori a 5.001 euro.

Vi sono poi delle novità relative ai conti correnti e pensioni accreditate. Se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento, non è possibile pignorare più del triplo dell’assegno sociale, circa 1.440 euro. Se invece l’accredito è contemporaneo o successivo il pignoramento, allora la soglia è pari ad un quinto dell’importo.