Cartelle di pagamento, fermi auto e ipoteche di Equitalia: Nuove modalità di ricorso
LA MEDIAZIONE
A partire dal 1° gennaio 2016 sono cambiate le modalità di presentare ricorso contro cartelle di pagamento, fermi auto e ipoteche di Equitalia. Infatti, prima di adire il giudice, il contribuente – che voglia denunciare vizi propri della cartella – dovrà necessariamente avviare la preventivamente fase di mediazione tributaria se il valore della lite non sia superiore a 20mila euro in ossequio a quanto disposto da una circolare emessa dall’Agenzia delle Entrate, circolare 29/12/2015 n° 38.
La mediazione tributaria altro non è che una previa fase di carattere stragiudiziale, con cui il futuro ricorrente notifica una copia di quello che sarà il successivo ricorso all’amministrazione finanziaria che ha emesso l’atto da impugnare, chiedendole la rettifica. In tale atto può anche formulare una proposta di mediazione, con richiesta di rideterminare l’ammontare della pretesa impositiva.
Entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, oppure dal preavviso di fermo o di ipoteca, il contribuente che intende proporre impugnazione al giudice dovrà attivare la mediazione notificando un atto a Equitalia. Si tratta di una sorta di reclamo in via amministrativa, che però è condizione per procedere dopo in giudizio. Il tutto viene effettuato in carta semplice, esente da bollo o altre tasse come il contributo unificato. Al reclamo vanno allegati i documenti necessari alla decisione (l’atto impugnato innanzitutto).
Il reclamo-mediazione deve essere pertanto eseguito nei termini di ricorso della stessa cartella, termini che, proprio dopo la notifica di tale atto, vengono sospesi.
Con il reclamo si introduce una fase di contraddittorio fra contribuente e Ufficio, finalizzata alla revisione dell’atto da parte di Equitalia o alla definizione alternativa della controversia, potendo le parti addivenire ad un accordo di mediazione.
Equitalia avrà 90 giorni di tempo per decidere se annullare l’atto reclamato, accogliere la proposta di mediazione oppure respingere il reclamo. Solo allora il contribuente potrà agire davanti al giudice competente e dovrà comunque farlo entro 30 giorni dallo scadere del termine di 90 giorni per la chiusura della procedura.
A tal fine si ricorda che la competenza per i ricorsi spetta:
- al giudice di pace per le cartelle, fermi e ipoteche che riguardano sanzioni per violazione del codice della strada;
- al tribunale, sezione lavoro, per le cartelle, fermi e ipoteche che riguardano contributi Inps o Inail;
- alla Commissione Tributaria per le cartelle, fermi o ipoteche che riguardano imposte;
- al tribunale ordinario, giudice delle esecuzioni forzate, se il pignoramento è già stato notificato al contribuente.
Durante i 90 giorni di tempo che Equitalia ha per procedere a decidere se accogliere o meno il reclamo, l’esecuzione forzata è sospesa. Dunque, non potranno avvenire pignoramenti, fermi o ipoteche.
Se Equitalia, invece, ritiene di accogliere la proposta di mediazione presentata dal contribuente con la proposizione del reclamo, invita il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione nel modo che risulti più celere ed efficace, senza bisogno di particolari formalità.
La predetta procedura di mediazione è obbligatoria solo se il valore della controversia non è superiore a 20mila euro; esso deve essere determinato con riferimento a ciascun atto impugnato e all’importo chiesto a titolo di tributo, con esclusione di sanzioni e interessi ed eventuali contributi previdenziali.
La presente procedura di mediazione, troverà applicazione in riferimento ai “ricorsi notificati dal contribuente a decorrere dal primo gennaio” con la conseguenza, che secondo il documento di prassi, occorrerà riscontrare la data di notifica del ricorso e non del provvedimento impugnato.
L’accordo di mediazione, si perfeziona con il versamento, entro i venti giorni successivi alla data di sottoscrizione dell’accordo, dell’intero importo dovuto o della prima rata. Per quanto riguarda la rateazione delle somme dovute sono state uniformate le regole della mediazione con quelle dell’accertamento con adesione e pertanto si potranno ottenere fino ad un massimo di otto rate trimestrali che potrebbero arrivare fino a 16 qualora le somme dovute superino i cinquantamila euro.
La presentazione del ricorso per una lite di valore fino a 20 mila euro apre una fase amministrativa di 90 giorni. Tale termine, specifica la circolare dell’Agenzia delle Entrate, va computato dalla data del ricorso all’ente impositore. Se lo stesso è spedito per posta il termine decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte dell’ente e non da quello di spedizione del plico.
Al suddetto termine si applica la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ogni anno e durante tale fase il ricorso non è tecnicamente procedibile, nel senso che anche qualora il contribuente o il suo difensore effettuassero la costituzione in giudizio la commissione deve rinviare la trattazione della causa per consentire l’esperimento del reclamo. La costituzione in giudizio, qualora il tentativo di mediazione non abbia avuto effetto, può essere effettuata solo nei 30 giorni successivi al novantesimo anzidetto.
A partire dal 1° gennaio 2016 sono cambiate le modalità di presentare ricorso contro cartelle di pagamento, fermi auto e ipoteche di Equitalia. Infatti, prima di adire il giudice, il contribuente – che voglia denunciare vizi propri della cartella – dovrà necessariamente avviare la preventivamente fase di mediazione tributaria se il valore della lite non sia superiore a 20mila euro in ossequio a quanto disposto da una circolare emessa dall’Agenzia delle Entrate, circolare 29/12/2015 n° 38.
La mediazione tributaria altro non è che una previa fase di carattere stragiudiziale, con cui il futuro ricorrente notifica una copia di quello che sarà il successivo ricorso all’amministrazione finanziaria che ha emesso l’atto da impugnare, chiedendole la rettifica. In tale atto può anche formulare una proposta di mediazione, con richiesta di rideterminare l’ammontare della pretesa impositiva.
Entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, oppure dal preavviso di fermo o di ipoteca, il contribuente che intende proporre impugnazione al giudice dovrà attivare la mediazione notificando un atto a Equitalia. Si tratta di una sorta di reclamo in via amministrativa, che però è condizione per procedere dopo in giudizio. Il tutto viene effettuato in carta semplice, esente da bollo o altre tasse come il contributo unificato. Al reclamo vanno allegati i documenti necessari alla decisione (l’atto impugnato innanzitutto).
Il reclamo-mediazione deve essere pertanto eseguito nei termini di ricorso della stessa cartella, termini che, proprio dopo la notifica di tale atto, vengono sospesi.
Con il reclamo si introduce una fase di contraddittorio fra contribuente e Ufficio, finalizzata alla revisione dell’atto da parte di Equitalia o alla definizione alternativa della controversia, potendo le parti addivenire ad un accordo di mediazione.
Equitalia avrà 90 giorni di tempo per decidere se annullare l’atto reclamato, accogliere la proposta di mediazione oppure respingere il reclamo. Solo allora il contribuente potrà agire davanti al giudice competente e dovrà comunque farlo entro 30 giorni dallo scadere del termine di 90 giorni per la chiusura della procedura.
A tal fine si ricorda che la competenza per i ricorsi spetta:
- al giudice di pace per le cartelle, fermi e ipoteche che riguardano sanzioni per violazione del codice della strada;
- al tribunale, sezione lavoro, per le cartelle, fermi e ipoteche che riguardano contributi Inps o Inail;
- alla Commissione Tributaria per le cartelle, fermi o ipoteche che riguardano imposte;
- al tribunale ordinario, giudice delle esecuzioni forzate, se il pignoramento è già stato notificato al contribuente.
Durante i 90 giorni di tempo che Equitalia ha per procedere a decidere se accogliere o meno il reclamo, l’esecuzione forzata è sospesa. Dunque, non potranno avvenire pignoramenti, fermi o ipoteche.
Se Equitalia, invece, ritiene di accogliere la proposta di mediazione presentata dal contribuente con la proposizione del reclamo, invita il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione nel modo che risulti più celere ed efficace, senza bisogno di particolari formalità.
La predetta procedura di mediazione è obbligatoria solo se il valore della controversia non è superiore a 20mila euro; esso deve essere determinato con riferimento a ciascun atto impugnato e all’importo chiesto a titolo di tributo, con esclusione di sanzioni e interessi ed eventuali contributi previdenziali.
La presente procedura di mediazione, troverà applicazione in riferimento ai “ricorsi notificati dal contribuente a decorrere dal primo gennaio” con la conseguenza, che secondo il documento di prassi, occorrerà riscontrare la data di notifica del ricorso e non del provvedimento impugnato.
L’accordo di mediazione, si perfeziona con il versamento, entro i venti giorni successivi alla data di sottoscrizione dell’accordo, dell’intero importo dovuto o della prima rata. Per quanto riguarda la rateazione delle somme dovute sono state uniformate le regole della mediazione con quelle dell’accertamento con adesione e pertanto si potranno ottenere fino ad un massimo di otto rate trimestrali che potrebbero arrivare fino a 16 qualora le somme dovute superino i cinquantamila euro.
La presentazione del ricorso per una lite di valore fino a 20 mila euro apre una fase amministrativa di 90 giorni. Tale termine, specifica la circolare dell’Agenzia delle Entrate, va computato dalla data del ricorso all’ente impositore. Se lo stesso è spedito per posta il termine decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte dell’ente e non da quello di spedizione del plico.
Al suddetto termine si applica la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ogni anno e durante tale fase il ricorso non è tecnicamente procedibile, nel senso che anche qualora il contribuente o il suo difensore effettuassero la costituzione in giudizio la commissione deve rinviare la trattazione della causa per consentire l’esperimento del reclamo. La costituzione in giudizio, qualora il tentativo di mediazione non abbia avuto effetto, può essere effettuata solo nei 30 giorni successivi al novantesimo anzidetto.